Art. 658

In vigore dal 1 gen 1960
Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione dei lavori di salvataggio, come pure la indennità per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava. Le note relative, su proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, e quindi rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-658

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Art. 658 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo