Art. 661

In vigore dal 1 gen 1960
L'infermeria deve essere dotata dei presidi farmaceutici e degli oggetti di medicazione necessari per cure mediche e chirurgiche e deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio medico ed a quella di uno o più infermieri. Gli infermieri debbono permanere sul luogo della miniera o cava durante le ore di lavoro. Essi debbono tenere un giornale di servizio in cui debbono essere segnati i dati relativi ai casi di infortunio per i quali si e reso necessario l'intervento dell'infermeria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-661

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Art. 661 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo