Art. 666
In vigore dal 1 gen 1960
Nei sotterranei delle miniere e delle cave debbono essere tenute cassette di pronto soccorso opportunamente dislocate la cui custodia è affidata a persone edotte dell'uso del materiale in esse contenuto.
I nomi di tali persone debbono essere resi noti ai lavoratori
mediante avviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-666