Art. 666

Art. 666

579 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nei sotterranei delle miniere e delle cave debbono essere tenute cassette di pronto soccorso opportunamente dislocate la cui custodia è affidata a persone edotte dell'uso del materiale in esse contenuto. I nomi di tali persone debbono essere resi noti ai lavoratori mediante avviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-666