Art. 657

In vigore dal 1 gen 1960
Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e, l'autourità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi, sentita la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-657

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Art. 657 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo