Art. 654

In vigore dal 1 gen 1960
In ogni miniera o cava priva di servizio medico si deve provvedere a che un pronto intervento sanitario sia disponibile in caso di gravi infortuni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-654

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Art. 654 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo