Titolo XVI

Art. 649

In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo, su conforme parere dell'ispettore medico del lavoro, può prescrivere particolari esami medici integrativi della visita di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-649

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Art. 649 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo