Titolo XV
Art. 645
In vigore dal 1 gen 1960
Le acque di miniera devono essere convogliate allo esterno per la via più breve ed in condotta chiusa, e scaricate in posti nei quali non diano luogo a pericolo di contaminazione.
È vietato impiegare l'acqua di miniera per la perforazione ad umido, per l'irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione nell'atmosfera, sotterranea delle sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-645