Titolo XV

Art. 645

In vigore dal 1 gen 1960
Le acque di miniera devono essere convogliate allo esterno per la via più breve ed in condotta chiusa, e scaricate in posti nei quali non diano luogo a pericolo di contaminazione. È vietato impiegare l'acqua di miniera per la perforazione ad umido, per l'irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione nell'atmosfera, sotterranea delle sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-645

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 645 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo