Titolo XV

Art. 640

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle lavorazioni in sotterraneo per sostanze minerali radioattive, oltre curare la regolarità e l'intensità della ventilazione, l'allontanamento delle acque e la lotta contro le polveri, si deve provvedere alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti. In particolare si provvede: 1) a delimitare le zone che sono sottoposte al controllo fisico, contrassegnandole con opportuni cartelli; 2) a definire il campo di radiazione (dose assorbita in aria, dose di esposizione), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei; 3) a determinare le contaminazioni radioattive ambientali (concentrazione volumetrica densità, areale), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei; 4) a stimare per mezzo di personale specializzato le dosi assorbite dai singoli lavoratori; 5) a controllare i dispositivi di protezione contro le radiazioni e gli strumenti di misura. I risultati dei controlli di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono registrati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-640

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Art. 640 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo