Art. 635

In vigore dal 1 gen 1960
Campioni di polvere devono essere prelevati nei luoghi e con la frequenza stabilita nell'ordine di servizio di cui all'. Su tali campioni deve essere determinata la percentuale in peso della silice libera. Negli stessi luoghi devono essere inoltre prelevati campioni di atmosfera per determinare la concentrazione delle polveri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-635

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Art. 635 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo