Titolo XIV

Art. 618

In vigore dal 1 gen 1960
Per i sotterranei ove per lo stato igrometrico e per la natura dei materiali tendano a prodursi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive alla salute dei lavoratori, le norme di cui al presente titolo sono riportate in apposito ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità, con le quali sono condotte le relative operazioni. L'ordine di servizio è sottoposto ad approvazione dell'ingegnere capo e portato a conoscenza del personale interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-618

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Art. 618 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo