Titolo XIII

Art. 615

In vigore dal 1 gen 1960
Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m di colonna d'acqua, deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese le operazioni di drenaggio. Devono altresì essere segnalate le modalità e le cautele con le quali le operazioni sono previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-615

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 615 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo