Titolo XIV

Art. 617

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle lavorazioni in sotterraneo si deve evitare, con appropriati metodi e mezzi di lavoro e con l'adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, che possano prodursi, accumularsi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei lavoratori. Per gli stessi fini, misure appropriate devono essere adottate, occorrendo, nelle lavorazioni a cielo aperto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-617

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Art. 617 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo