Art. 622

In vigore dal 1 gen 1960
Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione. Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dall'orificio dei foro in escavazione devono essere immesse in un separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-622

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Art. 622 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo