Titolo XIV

Art. 619

In vigore dal 1 gen 1960
L'attitudine fisica del personale già addetto o da destinare ai lavori nei sotterranei con formazione di polveri nocive in misura pericolosa alla salute deve essere accertata da un medico di specifica competenza. Controlli periodici sull'attitudine fisica di cui sopra devono essere eseguiti sul personale anzidetto con la frequenza prescritta dallo stesso medico, ed in ogni caso almeno una volta l'anno accertata da un medico designato dall'ispettorato medico del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-619

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Art. 619 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo