Art. 623

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle lavorazioni di cui al presente titolo si devono impiegare perforatrici e martelli perforatori o demolitori che rispondano ai seguenti requisiti: a) lo scappamento deve essere provvisto di un deflettore oppure essere disposto in modo che l'aria non possa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi, nè investire il lavoratore; b) le parti della macchina funzionanti ad aspirazione e specialmente il porta utensile devono essere tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri. L'ingegnere capo in relazione ad esigenze igieniche, può imporre che gli apparecchi di perforazione siano impiegati su sostegni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-623

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Art. 623 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo