Art. 628
In vigore dal 1 gen 1960
Prima della rimozione e del trasporto, specie se questo ultimo
comporta scivolamento o cadute libere, il materiale polverulento o capace di dar polvere deve essere inumidito.
Se il materiale destinato alle ripiene è suscettibile a sua
volta di dar luogo a polveri nocive, deve essere convenientemente inumidito prima del suo trasporto e della sua messa a dimora.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-628