Art. 628

In vigore dal 1 gen 1960
Prima della rimozione e del trasporto, specie se questo ultimo comporta scivolamento o cadute libere, il materiale polverulento o capace di dar polvere deve essere inumidito. Se il materiale destinato alle ripiene è suscettibile a sua volta di dar luogo a polveri nocive, deve essere convenientemente inumidito prima del suo trasporto e della sua messa a dimora.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-628

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Art. 628 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo