Art. 629

In vigore dal 1 gen 1960
Durante il trasporto di materiale polverulento, specie nei punti di trasbordo dai mezzi di trasporto, l'umidificazione deve essere, ove occorra, ripetuta. Le attrezzature di caricamento, trasbordo e scarico devono essere progettate e impiegate in modo da rendere minima la disgregazione del materiale. Le operazioni di trasporto devono ridurre al minimo salti o cadute libere de materiali dai trasportatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-629

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Art. 629 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo