Art. 634

In vigore dal 29 dic 1996
L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai seguenti e dell'atmosfera, almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il maggior grado di polverosità. Tali controlli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti. L'ingegnere capo può prescrivere più frequenti controlli in seguito ad un constatato aumento di rischio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-634

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Art. 634 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo