Art. 636
In vigore dal 1 gen 1960
Le polveri con percentuale in silice superiore al 10 per cento ed in misura superiore a 2 mmg per m cubi d'aria sono considerate dannose.
Il numero delle particelle per cm cubi di aria, di diametro comprese fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650.
Tale concentrazione è determinata come media delle misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli di tre minuti, in prossimità del fronte di lavoro, durante le operazioni di perforazione delle mine e di carico del materiale abbattuto, in condizioni normali di lavoro.
Quando nei cantieri in coltivazione o nei lavori di preparazione gli accertamenti fatti abbiano rivelato concentrazioni di polveri nell'aria che si avvicinano a meno di 1/5 al limite indicato nei precedenti commi, le misure ed i controlli di cui all'art. 6341 devono essere eseguiti almeno ogni trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-636