Titolo XV

Art. 641

In vigore dal 1 gen 1960
Il personale da adibire alle lavorazioni di cui al presente titolo deve essere sottoposto all'atto dell'assunzione a visita sanitaria da parte di un Collegio medico costituito dal medico provinciale, da un internista e da un radiologo o radiobiologo. Il controllo della integrità fisica deve essere ripetuto periodicamente e comunque ogni volta che i lavoratori accusino segni patologici sospetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-641

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Art. 641 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo