Art. 637

In vigore dal 1 gen 1960
I risultati degli accertamenti disposti dai precedenti con le indicazioni relative alla sede ed al processo di lavoro, al metodo di rilevamento impiegato, nonché alle condizioni di ventilazione, devono essere registrati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-637

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Art. 637 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo