Art. 637

Art. 637

562 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
I risultati degli accertamenti disposti dai precedenti con le indicazioni relative alla sede ed al processo di lavoro, al metodo di rilevamento impiegato, nonché alle condizioni di ventilazione, devono essere registrati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-637