Titolo XIII

Art. 614

In vigore dal 1 gen 1960
Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le annotazioni relative alla esecuzione, lunghezza e risultati consegnati dai sondaggi di spia, spinti in esplorazione dalle gallerie o dai cantieri per prevenire eventuali irruzioni di acque. Il registro deve essere reperibile in apposito locale al personale direttivo e di sorveglianza ai lavori e consultabile in ogni momento ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-614

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Art. 614 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo