Titolo XIII

Art. 610

In vigore dal 1 gen 1960
Prima del brillamento delle mine il capo squadra, deve accertarsi della avvenuta esecuzione dei fori di spia, della loro lunghezza e dei risultati della loro esplorazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-610

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Art. 610 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo