Titolo XIII

Art. 608

In vigore dal 1 gen 1960
Se in superficie esistano o possano formarsi raccolte di acqua devono adottarsi le misure necessarie per prevenire qualsiasi irruzione delle stesse acque nei cantieri minerari aperti in zona ad esse sottostante o vicina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-608

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Art. 608 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo