Art. 605

In vigore dal 1 gen 1960
Il servizio antincendio e l'addestramento del personale nella lotta contro gli incendi devono essere affidati a persona specificatamente competente, con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante. Nelle miniere classificate a termini del presente capo ed aventi oltre duecento operai in sotterraneo nel turno più numeroso, le suddette mansioni devono essere affidate ad un capo servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-605

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Art. 605 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo