Art. 602

In vigore dal 1 gen 1960
Il personale addetto ai lavori in sotterraneo deve essere dotato di maschere ed altri mezzi di protezione, di tipo riconosciuto idoneo, contro le esalazioni di ossido di carbonio, anidride solforosa, o eventuali altri gas tossici o nocivi, di cui è prevedibile lo sviluppo in caso di incendio. Il personale deve essere addestrato all'uso delle maschere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-602

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Art. 602 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo