Art. 598

In vigore dal 1 gen 1960
I lavori debbono essere condotti in modo da ridurre al minimo la dispersione d'aria attraverso la ripiena o la frana, nonché la formazione di correnti d'aria vaganti. Quando sussista la possibilità che le zone già coltivate siano interessate da dispersioni d'aria o da correnti d'aria vaganti, si deve evitare, per quanto possibile, l'abbandono di lembi mineralizzati suscettibili di fessurarsi sotto l'azione della pressione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-598

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Art. 598 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo