Art. 595

In vigore dal 1 gen 1960
Devono essere effettuate periodiche rimozioni del minerale minuto e delle polveri infiammabili depositatesi nei cantieri, nelle vie sotterranee e nei pozzi. La frequenza di tali rimozioni deve essere indicata nell'ordine di servizio di cui all'articolo precedente. Nei cantieri di coltivazione prima di dar luogo alle operazioni di scoscendimento o di ripiena devono essere asportati i minerali minuti o le polveri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-595

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Art. 595 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo