Art. 596
In vigore dal 1 gen 1960
Nelle coltivazioni per ripiena o per scoscendimento di tetto si deve procedure al ricupero del legname nella massima quantità possibile.
Il materiale di ripiena non deve essere suscettibile di combustione spontanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-596