Art. 592

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere di combustibili fossili classificate ai sensi del presente capo, si devono adottare, per quanto possibile, armature incombustibili nel tracciamento, nel rifacimento o nella riparazione delle vie principali in roccia che servono alla ventilazione, con precedenza per quelle di entrata d'aria. Quando le stesse vie sono armate in legname per tratti di notevole sviluppo, devono essere stabilite zone tagliafuoco incombustibili di lunghezza adeguata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-592

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Art. 592 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo