Art. 588

In vigore dal 1 gen 1960
Alle miniere classificate ai sensi dell'articolo precedente si applicano le norme di cui agli e norme analoghe a quelle di cui agli per quanto attiene ai fuochi sotterranei, nonché quelle di cui ai capi VIII e X del titolo X. Alle miniere soggette a fuochi sotterranei si applicano le norme di cui agli primo e terzo comma, 416, 417, 418 primo comma, 420 e 421 anche quando le stesse miniere non siano sottoposte alla disciplina delle miniere grisutose. L'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche dal giacimento, determina con suo provvedimento le altre norme speciali di ventilazione contenute nel capo III del titolo X di cui sia necessaria l'applicazione nei confronti di singole miniere soggette a fuochi sotterranei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-588

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Art. 588 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo