Art. 615
Titolo XIII

Art. 615

653 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m di colonna d'acqua, deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese le operazioni di drenaggio. Devono altresì essere segnalate le modalità e le cautele con le quali le operazioni sono previste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-615