Titolo XV
Art. 640
660 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nelle lavorazioni in sotterraneo per sostanze minerali radioattive, oltre curare la regolarità e l'intensità della ventilazione, l'allontanamento delle acque e la lotta contro le polveri, si deve provvedere alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti.
In particolare si provvede:
1) a delimitare le zone che sono sottoposte al controllo fisico, contrassegnandole con opportuni cartelli;
2) a definire il campo di radiazione (dose assorbita in aria, dose di esposizione), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei;
3) a determinare le contaminazioni radioattive ambientali (concentrazione volumetrica densità, areale), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei;
4) a stimare per mezzo di personale specializzato le dosi assorbite dai singoli lavoratori;
5) a controllare i dispositivi di protezione contro le radiazioni e gli strumenti di misura.
I risultati dei controlli di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono registrati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-640