Titolo XVI

Art. 648

In vigore dal 1 gen 1960
I lavoratori delle miniere e delle cave devono esser(Sottoposti a visita medica: a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavori cui sono destinati; b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità. Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui allo e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dallo Ispettorato medico del lavoro. Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-648

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Art. 648 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo