Titolo XVI
Art. 648
668 / 697In vigore dal 1 gen 1960
I lavoratori delle miniere e delle cave devono esser(Sottoposti a visita medica:
a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavori cui sono destinati;
b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.
Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui allo e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dallo Ispettorato medico del lavoro.
Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-648