Art. 649
Titolo XVI

Art. 649

669 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo, su conforme parere dell'ispettore medico del lavoro, può prescrivere particolari esami medici integrativi della visita di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-649