Art. 654

Art. 654

567 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
In ogni miniera o cava priva di servizio medico si deve provvedere a che un pronto intervento sanitario sia disponibile in caso di gravi infortuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-654