Art. 655

In vigore dal 1 gen 1960
In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia superiore a 200 ed in quelle ove più di 500 lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza della miniera o cava, l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, può richiedere che l'organizzazione dei servizio sia disposta in modo che un medico risieda nella località.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-655

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Art. 655 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo