Titolo XIX

Art. 687

In vigore dal 1 gen 1960
Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria e per il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la, rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-687

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Art. 687 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo