Art. 94

In vigore dal 29 dic 1996
Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose è vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere accumuli di materiali combustibili. I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da affiggere in luoghi ben visibili. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624. Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali saldature, tagli e simili, sono consentite con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-94

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Art. 94 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo