Art. 98

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato accedere all'interno dei serbatoi prima che gli stessi siano stati completamente vuotati, isolati dalle condutture e bonificati. Le operazioni predette sono eseguite sotto la sorveglianza di personale responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-98

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Art. 98 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo