Art. 100

In vigore dal 1 gen 1960
Deve essere dato avviso immediato alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi delle eruzioni libere o degli incidenti di perforazione che mettano in pericolo i lavori, nonché degli incendi ai pozzi o serbatoi. Analogo obbligo sussiste in caso di incidenti di perforazione e di ogni altro evento che possa provocare sostanziali modifiche nello svolgimento dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-100

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Art. 100 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo