Art. 101

In vigore dal 1 gen 1960
Quando sia ultimata la perforazione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con la specificazione dei risultati. Dell'inizio della produzione deve essere data preventiva comunicazione alla predetta Sezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-101

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Art. 101 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo