Titolo IV

Art. 106

In vigore dal 1 gen 1960
Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può disporre con decreto che gli scavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell', nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi. Analoga misura può essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario e gli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-106

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Art. 106 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo