Titolo IV

Art. 110

In vigore dal 1 gen 1960
Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, quando abbia fondati motivi di ritenere che le distanze stabilite dall' non siano sufficienti a tutelare la sicurezza delle opere di cui allo , può, in casi particolari, disporre con suo decreto che le distanze stesse siano aumentate nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-110

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Art. 110 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo