Titolo IV

Art. 112

In vigore dal 1 gen 1960
In caso di inosservanza del disposto degli l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori. Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all' nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-112

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Art. 112 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo