Art. 116
In vigore dal 1 gen 1960
Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.
I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanza non maggiore di 100 passaggi liberi per vie di scampo al personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-116