Titolo IV

Art. 108

In vigore dal 1 gen 1960
Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori: al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili; ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee. L'autorizzazione è accordata con decreto secondo le modalità e le condizioni citate all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-108

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Art. 108 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo