Titolo IV
Art. 108
In vigore dal 1 gen 1960
Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente non possono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori:
al doppio della differenza di quota tra i lavori di coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti di terreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;
ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso di terreni costituiti da rocce lapidee.
L'autorizzazione è accordata con decreto secondo le modalità e le condizioni citate all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-108